Nuovo DPCM | Indicazioni dalla FCI per zona

Riportiamo le indicazioni della Federazione Ciclistica Italiana riguardanti lo svolgimento delle attività sportive, e quindi anche del ciclismo, in seguito al nuovo DPCM 3 novembre appena entrato in vigore e valido fino al 03/12/20.

 

ZONA GIALLA

In relazione alla zona “gialla”, accanto all’obbligo di avere sempre con sé la mascherina (o dispositivi di protezione delle vie respiratorie analoghi), con obbligo di indossarla nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni e in tutti i luoghi aperti che non permettano un’opportuna tutela della propria salute (areazione, distanziamento, ecc.), l’art. 1, comma 9, lett. d) garantisce la possibilità di svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto (anche in aree attrezzate e parchi pubblici), purché nel rispetto del divieto di assembramento e degli obblighi di distanziamento sociale (2 metri per le attività sportive e 1 metro negli altri casi).

ZONA ARANCIONE

Una particolare attenzione, invece, deve essere posta per quelle attività esercitate all’interno delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di “elevata gravità e da un livello di rischio alto” (art. 2 zona arancione). In tali aree, pur dovendo rispettare il divieto di spostamento al di fuori dell’amministrazione comunale, sono consentite le attività sportive nel rispetto delle indicazioni sopra esposte in riferimento alle zone gialle (art. 2, comma 5). 

ZONA ROSSA

Più complicata, invece, risulta la pratica sportiva nelle zone caratterizzate da uno “scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” (art. 3 zona rossa). In tali zone le attività motorie e sportive svolte presso circoli e centri sportivi, pubblici e privati, anche se all’aperto sono sospese, così come tutte le competizioni e gli eventi organizzati dagli enti di promozione sportiva (quindi non quelle delle FSN). Tuttavia, risulta consentito lo svolgimento di attività sportiva in forma individuale ed esclusivamente all’aperto all’interno del Comune.